la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. La regione Piemonte, riconoscendo i valori educativi, formativi
e culturali connessi alla  pratica  dello  sport  e  delle  attivita'
motorie,   promuove   la  realizzazione  di  programmi  di  attivita'
fisico-motoria.